Volontariato nel Terzo settore: il registro deve essere vidimato

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali stabilisce che per salvaguardare l'obbligo di assicurazione deve avere la numerazione progressiva, la bollatura di ogni pagina e l’apposizione della dichiarazione sul numero complessivo delle pagine da parte dell’autorità che le aveva bollate.

Fonte: Cantiere Terzo Settore


Il registro dei volontari degli enti del Terzo settore deve essere vidimato. Per salvaguardare la veridicità del documento e garantire, così, l’assicurazione dei volontari deve prevedere la numerazione progressiva delle pagine, la bollatura in ogni pagina e l’apposizione della dichiarazione da parte dell’autorità che aveva bollato le pagine relativa al numero complessivo delle stesse.

Il chiarimento arriva in una nota da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, questa volta su un tema trasversale agli enti del Terzo settore. In attesa del decreto ministeriale – in fase avanzata di elaborazione – che disciplina l’assicurazione dei volontari (art. 18, comma 2 del dlgs 117/2017), la direzione generale sottolinea la persistenza delle indicazioni previste dal decreto del Ministro dell’Industria, commercio e artigianato (ora Ministro dello Sviluppo economico) del 14 febbraio 1992, previsto dall’art. 4 della legge quadro sul volontariato n. 266 del 1991, il quale è stato abrogato dal codice del Terzo settore. Nella nota si sottolinea che il codice del Terzo settore non ha espressamente abrogato il decreto del 14 febbraio 1992 e che, nonostante, la legislazione attuale non preveda l’obbligo di numerare e bollare le pagine e di attestarne il numero complessivo, si tratti di adempimenti necessari per attuare uno degli obblighi previsti, e cioè quello assicurativo. La vidimazione del registro con le modalità descritte è importante proprio a garantire la veridicità del documento e prevenirne una alternazione dei contenuti (ad esempio sopprimendo o inserendo delle pagine).

Si ricorda che il codice del Terzo settore prevede l’obbligo di registrazione dei volontari non occasionali per tutti gli enti del Terzo settore.

Le indicazioni della nota ministeriale riguardano già oggi in particolare le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociela (Aps) iscritte nei rispettivi registri, in quanto organizzazioni che per svolgere le attività di interesse generale si devono avvalere in modo prevalente di volontari.